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Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): le risposte del Ministero

18 Novembre 2011
Di cosa si parla in questo articolo
PEC

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le risposte ad alcune richieste di parere in ordine alla comunicazione al registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), di cui all’art. 16, c. 6, del decreto-legge 185/2008, tenendo conto delle indicazioni fornite con circolare ministeriale n. 3645/C del 3/11/2011.

Le associazioni possono comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le società associate ?

Nel caso analizzato, il Ministero ha ritenuto applicabile il regime semplificativo previsto nella circolare  3645/C  previsto per gli studi professionali che assistano le imprese negli adempimenti burocratici, con possibilità per l’associazione di comunicare al competente ufficio del registro delle imprese il proprio indirizzo di p.e.c. per le proprie associate rientranti nell’ambito di applicazione del citato art. 16, c. 6.

Questo in ragione del vincolo associativo esistente tra le società e l’associazione, documentato dall’iscrizione nel libro soci, nonché della delega, a favore della stessa associazione, comunicata all’Agenzia delle entrate per la tenuta e conservazione delle scritture contabili delle società in questione.

Due società (nel caso di specie, una s.r.l. e una s.n.c.) aventi i soci in comune possono comunicare il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata per entrambe ?

Il Ministero, ritenuto che il rapporto fra le due società concretizzi la condizione del “collegamento economico” indicata nella circolare n. 3645/C al fine dell’indicazione di un indirizzo p.e.c. “comune”, ha fornito una risposta positiva al quesito posto.

Uno studio di professionisti può, anziché fare acquistare una casella p.e.c. ad ogni società cliente, indicare il proprio indirizzo di posta certificata senza fare incorrere in sanzioni i legali rappresentanti delle società in questione ?

Il Ministero, rispondendo positivamente al quesito posto, ha confermato le indicazioni contenute nella circolare n. 3645/C secondo cui “Si ritiene che nulla osti all’indicazione, nell’ambito della comunicazione in questione, dell’indirizzo di posta elettronica [ovviamente, certificata] di uno studio professionale che assista l’impresa negli adempimenti burocratici […]”.

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