Con Circolare n. 3645/C del 3 novembre scorso il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito alcune indicazioni operative relativamente all'iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese costituite in forma societaria (art. 16, c. 6, Decreto Legge 185/2008).
Il termine ultimo è fissato nel 29 novembre 2011.
La mancata comunicazione entro tale termine, specifica la Circolare, comporterà per il legale rappresentante della società inadempiente la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro prevista dall'art. 2630 c.c. per omessa esecuzione, nei termini prescritti, di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.
La Circolare indica poi esattamente le società tenute ad eseguire la comunicazione al registro delle imprese, che sono: società di capitali e di persone; società semplici; società cooperative; società in liquidazione; società con sedi operative in Italia.
Da ultimo si evidenzia come viene espressamente consentita la possibilità per le società “di indicare, nell'ambito della comunicazione in oggetto, indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assiste l'impresa non gli adempimenti burocratici ovvero di altra società cui l'impresa obbligata sia giuridicamente o economicamente collegata”. Viene escluso quindi l’obbligo per ogni società di avere un proprio indirizzo PEC, potendo la stessa utilizzare l’indirizzo PEC del proprio studio professionale ovvero di altra società collegata.