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Tribunale delle imprese: nuove competenze per il contenzioso societario

30 Gennaio 2012

L’art. 2 del Decreto sulle liberalizzazioni (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1) ha introdotto il c.d. Tribunale delle imprese, ovvero sezioni specializzate per il contenzioso in materia di imprese. Tale articolo ha in particolare modificato il d.lgs. 168/2003, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale Di seguito le principali novità apportate.

Istituzione e competenza territoriale

Con il nuovo Tribunale delle imprese non si ha la creazione di un nuovo organismo o Tribunale ad hoc, quanto piuttosto un’estensione delle competenze proprie delle sezioni specializzate già esistenti per il contenzioso in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Al riguardo, deve ricordarsi che le sezioni specializzate in materia di imprese sono istituite presso i Tribunali e le Corti d’appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (art. 1 d.lgs. 168/2003: non modificato dal decreto de quo). Ne deriva che le domande aventi ad oggetto una delle materie di cui al prossimo paragrafo dovranno essere proposte al Tribunale territorialmente competente presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (c.d. Tribunale delle imprese). A tal proposito, giova ricordare che:

  1. per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza è compentente il Tribunale delle imprese di Bari;
  2. per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bologna e Ancona è compentente il Tribunale delle imprese di Bologna;
  3. per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro è compentente il Tribunale delle imprese di Catania;
  4. per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Firenze e Perugia è compentente il Tribunale delle imprese di Firenze;
  5. per i territori ricompresi nel distretto di corte d’appello di Genova è compentente il Tribunale delle imprese di Genova;
  6. per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Milano e Brescia è compentente il Tribunale delle imprese di Milano;
  7. per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Napoli, Salerno e Campobasso è compentente il Tribunale delle imprese di Napoli;
  8. per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Palermo e Caltanissetta è compentente il Tribunale delle imprese di Palermo;
  9. per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Roma, L’Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata) è compentente il Tribunale delle imprese di Roma;
  10. per i territori ricompresi nel distretto di corte d’appello di Torino è compentente il Tribunale delle imprese di Torino;
  11. per i territori ricompresi nel distretto di corte d’appello di Trieste è compentente il Tribunale delle imprese di Trieste;
  12. per i territori ricompresi nei distretti di corte d’appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata) è compentente il Tribunale delle imprese di Venezia (cfr. art. 3 d.lgs. 168/2003).

Competenza ratione materiae

Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, prima del decreto summenzionato, avevano competenza nelle controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. A seguito delle modifiche apportate dal decreto sulle liberalizzazioni le sezioni specializzate avranno una competenza molto più vasta, che investe anche il contenzioso in materia di:

  1. azioni di classe di cui all’art. 140-bis del d.lgs. 206/2005, per cui la relativa domanda andrà proposta al Tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata (in questo senso dispone il nuovo comma 4 dell’art. 140-bis);
  2. società per azioni e in accomandita per azioni (società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile) e società da queste controllate o che le controllano, nell’ipotesi di cause:
    • tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;
    • relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
    • di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
    • tra soci e società;
    • in materia di patti parasociali;
    • contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
    • aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
    • relative a rapporti di controllo, di coordinamento fra società e interni al gruppo cooperativo paritetico (artt. 2359, co 1, n. 3, 2497septies e 2545septies c.c.);
    • relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in sostanza per gli aspetti concernenti l’esecuzione del contratto).

Entrata in vigore

Le disposizioni concernenti il Tribunale delle imprese riguarderanno i giudizi instaurati dopo 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Contributo unificato per le cause promosse davanti al Tribunale delle imprese

Il decreto sulle liberalizzazioni prevede che per i processi di competenza delle sezioni specializzate il contributo unificato è quadruplicato. Inoltre il contributo (quadruplicato per il primo grado) è ulteriormente aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.


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