Con la sentenza 11 aprile 2012, n. 4264 il Tribunale di Napoli affronta il tema delle polizze index linked, riconoscendo la natura ibrida, in parte assicurazione, in parte investimento finanziario, della polizza di assicurazione sulla vita a premio unico, in cui la prestazione dell’assicuratore consiste nell’acquisto di un titolo obbligazionario strutturato.
In tale ipotesi, tuttavia, la clausola contrattuale che garantisce “comunque” la restituzione (almeno) del capitale iniziale alla scadenza deve ritenersi, secondo il Tribunale, elemento caratterizzante della polizza e prevale su altra clausola contrattuale che invece addossa sul contraente (assicurato) eventuali effetti pregiudizievoli secondari in caso di inadempimento della società che ha emesso l’obbligazione.
Nel caso di specie, pur essendo previsto nel contratto che, in caso d’insolvenza dell’emittente dell’obbligazione gii “effetti pregiudizievoli secondari” (i.e. le perdite) sarebbero stati sopportati dal contraente, veniva tuttavia comunque garantita all’assicurato la restituzione del capitale iniziale.
Secondo il Tribunale, quindi, il contratto doveva essere inteso nel senso che gli effetti pregiudizievoli a carico del contraente dovevano ritenersi “secondari” rispetto a quello “primario”, ovvero la perdita dello stesso capitale iniziale. In tal senso, il rischio della perdita del capitale iniziale doveva ritenersi sempre a carico dell’assicuratore, che ne garantiva “comunque” la restituzione al beneficiario.