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Giurisprudenza

Contratto di assicurazione e clausole vessatorie: ultimi orientamenti della Cassazione

23 Marzo 2012

Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 4254 del 16 marzo 2012, la Cassazione afferma come, nel contratto di assicurazione, devono ritenersi vessatorie, quindi soggette all’obbligo di approvazione preventiva per iscritto ex art. 1341 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Diversamente, restano escluse da tale regime di tutela quelle che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.

Nel primo caso, infatti, le clausole devono considerarsi limitative della responsabilità agli effetti dell’art. 1341 c.c.; nel secondo caso, le clausole rappresentano una mera specificazione dell’oggetto del contratto.

Nel caso di specie, una banca aveva stipulato un contratto di assicurazione, assicurando i sui clienti contro gli infortuni (morte e invalidità permanente); alla morte di uno di essi, titolare di più rapporti con saldo debitore, la compagnia aveva eccepito alla richiesta di indennizzo il limite quantitativo massimo pattuito in sede contrattuale.

La banca aveva eccepito la natura vessatoria di tale clausola contrattuale, non preventivamente approvata per iscritto.

Nello specifico, la clausola prevedeva che “la somma assicurata è pari al saldo in linea capitale e interessi risultante dalle evidenze contabili del contraente al giorno precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio” e che “l’ammontare dell’indennizzo … è pari alla somma assicurata, con il massimo di £50 milioni per ogni rapporto. Qualora risultino in essere più rapporti intestati alla medesima persona, la somma degli indennizzi non potrà essere superiore a L. 100 milioni”.

La Corte, nel rigettare le richieste della Banca, ha evidenziato, in coerenza con il principio di diritto soprarichiamato, come con tale clausola le parti si siano limitate a delimitare la somma assicurata, ovvero ad identificare l’oggetto del contratto delimitando il rischio assicurato, con conseguente esclusione del regime di tutela dettato dall’art. 1341, secondo comma, c.c., con riferimento alle clausole vessatorie.

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