La banca risponde dei danni arrecati a terzi dal proprio dipendente nello svolgimento delle incombenze a questo affidate, quando il fatto illecito di quel soggetto (anche di rilevanza penale, come nel caso di sottrazione di somme ai danni del cliente) sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni cui detto soggetto è adibito.
Tuttavia, in continuità con i principi espressi con riguardo alla responsabilità della banca per la condotta del promotore finanziario, la Cassazione rammenta come la responsabilità dell’intermediario debba ritenersi esclusa laddove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’incaricato.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che rappresentassero una gravissima anomalia nel comportamento del cliente l’aver sottoscritto in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, e l’aver consentito allo stesso dipendente di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contante e di assegni.