In materia di intermediazione finanziaria, l’informazione che la banca intermediaria ha l’obbligo di fornire all’investitore prima di effettuare operazioni deve essere adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, con la conseguenza che, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto le censure mosse nei confronti della sentenza della Corte territoriale, che aveva accertato l’inadeguatezza di due operazioni, in ragione dalla carenza di specificità dell’informazione predisposta dalla banca – non avendo ritenuto sufficiente la semplice indicazione che le obbligazioni fossero prive di rating e che non apparissero in linea con la consistenza del portafoglio titoli detenuto dai clienti – nonché di una terza operazione, conclusa dopo un breve lasso temporale dalle precedenti, in ragione del fatto che i precedenti acquisti compiuti dagli investitori non potessero costituire esimente per la banca dall’obbligo di informazione, stante la mancata documentazione di esperienza degli investitori, pur dotati di disponibilità economiche.