Considerato che nei giudizi di risarcimento del danno derivante dalla prestazione di servizi di investimento il cliente lamenta la violazione, da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi sulla natura e sulle caratteristiche del titolo acquistato e di valutazione dell’adeguatezza dell’operazione, violazioni che attengono tutte al momento del conferimento dell’ordine, deve giungersi alla conclusione che la lesione a danno dell’investitore si verifica nel momento in cui l’operazione viene eseguita, ossia alla data di conferimento dell’ordine. Infatti, il pregiudizio patrimoniale nella sfera giuridica dell’investitore si produce già al momento della violazione degli obblighi di corretta informazione ed è rappresentato dalla lesione della libertà negoziale, ossia dal fatto che in conseguenza della non corretta rappresentazione delle caratteristiche dello strumento finanziario egli non si è potuto determinare in maniera del tutto consapevole nelle proprie scelte di investimento.
Con riferimento ad operazioni di trading online, nel caso di compravendita di titoli in modalità execution only non rientranti nelle categorie indicate dall’art. 43 com. 1 lett a) Reg. Consob n. 16190/2007, l’intermediario è tenuto a provare di aver impartito sufficienti informazioni al cliente e di aver ottemperato agli obblighi di esecuzione delle valutazioni in termini di adeguatezza e appropriatezza in relazione alle singole operazioni poste in essere.