Con la presente sentenza il Tribunale di Treviso afferma il principio per cui il preavviso non rappresenta un presupposto di legittimità delle segnalazioni in Centrale rischi da parte della banca, configurando un mero obbligo la cui violazione assume rilievo esclusivamente sul piano risarcitorio.
Ove la segnalazione sia corretta dal punto di vista sostanziale, non basta quindi al cliente contestare l’omissione del relativo avviso, dovendosi verificare se sussistano elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il diritto di difesa, ovvero elementi che avrebbero ragionevolmente consentito, se portati tempestivamente a conoscenza della banca, di evitare la segnalazione a sofferenza.