In tema di negoziazione di prodotti finanziari, il principio secondo il quale l’inadempimento di non scarsa importanza agli obblighi informativi imposti dalla legge e dai regolamenti Consob a carico dell’intermediario determina nell’investitore il diritto a richiedere la risoluzione non solo del cd. contratto quadro ma anche dei singoli ordini di investimento, trovando applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ordine sia anteriore alla stipulazione del contratto quadro ove l’investimento eseguito sia in linea con il programma negoziale contenuto nel contratto quadro, essendo il nesso che avvince l’uno e l’altro di natura funzionale e non cronologico.
Inoltre, chiarisce la Corte, le singole operazioni di investimento in valori mobiliari sono contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, e dunque possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest’ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro.