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Giurisprudenza

Conto corrente bancario: ripetizione dell’indebito e distribuzione dell’onere probatorio

19 Ottobre 2020

Eugenio Sabino, Hogan Lovells Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. I, 17 aprile 2020, n. 7895 – Pres. De Chiara, Rel. Caradonna

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione conferma l’orientamento consolidato in tema imputazione dell’onere della prova con riferimento alle controversie legate ai rapporti di conto corrente bancario.

A tale riguardo, infatti, è stato a più riprese ribadito dalla Suprema Corte come il correntista, che agisce per la ripetizione dell’indebito avverso la banca in ragione della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il rapporto di conto corrente, sia tenuto a fornire la prova degli “aspetti oggetto della contestazione” (in tal senso, Cass. 28 novembre 2018, n. 30822). Quanto al significato da attribuire a tale inciso, nulla quaestio sul fatto che ci si riferisca, da un lato, come riferito all’onere di provare i pagamenti avvenuti in mancanza di una causa debendi; per altro verso, all’onere di documentare l’andamento del rapporto di conto corrente attraverso la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenzino le singole rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute (si veda, in proposito, Cass., 11 novembre 2019, n. 29050).

Quanto appena osservato troverebbe conforto nel principio dell’onere della prova cristallizzato nell’articolo 2697 c.c. nella parte in cui dispone “chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Si precisa, inoltre, che tale regola non soffre eccezioni nel caso in cui il fatto che si vuole provare sia negativo (i.e. allorché si assume che esso non sia avvenuto).

Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha rilevato come la Corte d’Appello avesse erroneamente sollevato i correntisti e i fideiussori (nella loro qualità di parti attrici) dall’onere probatorio su di loro gravante ai sensi del predetto articolo 2697 c.c. Tale onere, invero, era stato illegittimamente traslato in capo alla banca convenuta in giudizio, la quale era stata condannata in secondo grado alla produzione degli estratti conto a far data dall’inizio del rapporto di conto corrente.

 

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