Con la pronuncia in commento la Cassazione afferma importanti principi di diritto per le controversie in tema di prestazione di servizi di investimento, consolidati nella giurisprudenza di legittimità da ormai qualche tempo.
Anzitutto, la Corte statuisce che la “propensione al rischio” del singolo investitore non esonera l’intermediario dall’obbligo di adempiere puntualmente ai propri obblighi informativi, in quanto l’investitore deve essere messo nelle condizioni di scegliere consapevolmente – per mezzo delle informazioni che gli devono essere fornite – tra i vari investimenti “rischiosi” quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo. Inoltre, il cliente deve messo nelle condizioni di poter se del caso riconsiderare, a fronte della concretezza della singola operazione, quanto espresso circa i suoi generali obbiettivi di investimento in occasione della preventiva attività di profilatura. Nemmeno la sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario da parte del cliente, tratta dall’esperienza della relativa pratica, vale a incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell’intermediario, che peraltro non mutano nel loro contenuto se è il cliente a chiedere l’esecuzione di una certa operazione.
La Suprema Corte afferma poi che la normativa vigente pone in capo all’intermediario un compito “attivo”, comprensivo del dovere di procurarsi informazioni relative all’investimento su cui va a orientarsi il cliente, informazioni se necessario ulteriori rispetto a quelle generalmente o facilmente accessibili. In linea generale, tanto più elevato è il rischio dell’investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire al cliente.
Quanto alla distribuzione dell’onere della prova, la Cassazione conferma la regula iuris secondo cui l’inadempimento dell’obbligo informativo ingenera una presunzione di riconducibilità dell’operazione finanziaria a tale inadempimento, e consente quindi di presumere, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’intermediario, che il pregiudizio lamentato dall’investitore conseguente a tale operazione è causalmente connesso alla mancata informazione dovuta.