In capo al soggetto che sia stato dapprima fideiussore e poi erede del defunto titolare del rapporto bancario sussiste la legittimazione a richiedere copia della documentazione relativa al predetto rapporto.
La richiesta della documentazione contrattuale non soggiace al limite decennale di cui all’art. 119, comma 4°, t.u.b., con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinaria, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
La banca, in base al combinato disposto dei commi 1° e 2° dell’art. 119 t.u.b., è tenuta a consegnare al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizionale ordinario decorrente dalla chiusura del rapporto, dal momento che la richiesta della documentazione contabile di sintesi non soggiace al limite decennale exart. 119, comma 4°, t.u.b.
Con l’ordinanza del 7 ottobre 2020, il Tribunale di Bari fa chiarezza su talune delle questioni più controverse che ruotano intorno all’ambito di applicazione della previsione di cui all’art. 119, comma 4°, t.u.b.
Ed invero, sul piano della legittimazione attiva, il giudice barese si conforma all’orientamento ormai consolidato secondo cui anche al fideiussore, al pari del «cliente», va riconosciuto il diritto di richiedere copia della documentazione bancaria, perlomeno di quella relativa al rapporto di garanzia. Pacifica è altresì l’assimilazione dell’erede del cliente (defunto) a «colui che gli succede a qualunque titolo […]».
Maggiori incertezze permangono, invece, sul diritto del cliente di richiedere copia degli estratti conto e dei contratti bancari. In effetti, l’art. 119, comma 4°, nel riconoscere al cliente il diritto di chiedere e ottenere «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni», non menziona i predetti documenti, con il dubbio di doversi ritenere precluso un simile diritto.
In modo chiaro e diretto, la presente ordinanza segue, invece, un filone giurisprudenziale di merito (sul punto, si segnalano Trib. Catania, 14 gennaio 2020; Trib. Napoli, 31 gennaio 2019; v. anche ABF Roma, 22 gennaio 2020, n. 1045) che riconosce il predetto diritto in considerazione della funzione generale assolta dagli artt. 117 e 119 t.u.b. sul piano informativo e della trasparenza, anche al di là, dunque, e a prescindere dall’unica disposizione (il comma quarto dell’art. 119) che espressamente sancisce un diritto del cliente alla consegna della documentazione.
Alla luce di ciò, deve riconoscersi, da un lato, il diritto del cliente di ottenere copia del contratto ai sensi dell’art. 117 t.u.b., che ne prescrive la forma scritta e ne impone altresì la consegna (al momento della stipula) di un esemplare al cliente; dall’altro lato, il diritto di richiedere copia degli estratti conto e scalari, ai sensi dei primi due commi dell’art. 119, che pongono in capo alla banca l’obbligo di fornire al cliente l’informativa periodica nel corso del rapporto.
La previsione di un simile diritto all’informazione, in definitiva, non può ritenersi limitata alla sola fase iniziale del rapporto, per ciò che riguarda la consegna del contratto, e in sede di chiusura periodica del conto corrente, per quanto concerne gli estratti conto, ma deve ritenersi sussistente durante tutto il corso del rapporto e anche dopo la chiusura dello stesso, nei limiti del termine di prescrizione ordinario di dieci anni.