La sussistenza del diritto al risarcimento del danno causato dalla lesione del credito commerciale, derivante dall’ingiusta segnalazione in Centrale Rischi, esige l’accertamento d’un duplice nesso causale, consistente in un primo nesso tra la condotta illecita e la contrazione dei finanziamenti o la perduta possibilità dell’accesso al credito in capo al soggetto segnalato; nonché un secondo nesso tra la contrazione dei finanziamenti e il peggioramento dell’andamento economico del soggetto danneggiato. Pertanto, le pregresse condizioni economiche e patrimoniali della società che assume di essere stata danneggiata da un’erronea segnalazione in centrale rischi costituiscono un fatto materiale rilevante e centrale nell’accertamento del danno.
Al fine di liquidare il danno all’immagine subito da una società per l’illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi è necessario effettuare un’indagine sulla diffusione della notizia diffamatoria; sulla sua percepibilità da parte della collettività; sulla possibilità per fornitori e clienti di connettere il declino societario a quella notizia, piuttosto che ad altri fattori; sulla eccedenza del danno rispetto alla soglia della normale tollerabilità.