Con la pronuncia in esame il Tribunale di Ancona ha ritenuto che la manipolazione del tasso Euribor, avvenuta tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 e frutto di un’intesa anticoncorrenziale tra alcune banche europee accertata dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013, renda nulla la clausola di determinazione del tasso parametrato allo stesso Euribor limitatamente al suddetto periodo di indebita manipolazione.
Tale nullità discende sia dalla indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell’oggetto della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo, ex artt. 1346 e 1418, comma 2°, cod. civ., sia per intervenuta violazione – nell’applicazione del tasso di interesse così alterato – delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 EEA.
Secondo il Tribunale tale nullità opera anche laddove, come nel caso di specie, il contratto di mutuo sia stato concluso da un istituto di credito estraneo all’intesa illecita.