Le istruzioni della Banca d’Italia del 12 agosto 2009 per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della Legge sull’usura, escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali e non direttamente collegata all’erogazione del finanziamento.
In particolare, sottolinea il Tribunale, la penale di anticipata estinzione è calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è evidentemente finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative, che si escludono l’una con l’altra (Ex Multis Cass. SS.UU. n. 16303/2018; Cass. n. 12965/2016; Cass. n. 22270/2016; Trib. Torino 10.1.2019 Trib. Sulmona 21.11.2018; Trib. Grosseto 21.6.2018; Trib. Cuneo 19.6.2018; Trib. Modena 18.4.2018; Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib. Trani 19.6.2017).