Non sussiste la nullità per illiceità della causa del mutuo che sia stato concesso anche al fine di estinguere dei debiti rinvenienti da rapporti di conto corrente eventualmente viziati da pattuizioni nulle, laddove a tale scopo se ne affianchi uno ulteriore, quale l’acquisto di un immobile.
Non è nullo il mutuo fondiario che sia funzionalizzato all’acquisto di un determinato immobile, anche laddove a tale scopo se ne affianchi uno ulteriore, consistente nella dilazione di talune passività del correntista rinvenienti da altri rapporti di conto corrente, eventualmente viziati da nullità.