Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che impongono a un giudice nazionale di esaminare d’ufficio l’esistenza di una violazione dell’obbligo precontrattuale del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8 di tale direttiva, e di trarre le conseguenze che, secondo il diritto nazionale, discendono da una violazione di tale obbligo, a condizione che le sanzioni soddisfino i requisiti di detto articolo 23. Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48 devono altresì essere interpretati nel senso che essi ostano a una disciplina nazionale in forza della quale la violazione da parte del creditore del suo obbligo precontrattuale di valutare il merito creditizio del consumatore è sanzionata con la nullità del contratto di credito, corredata dall’obbligo per tale consumatore di restituire il capitale al creditore entro un termine commisurato alle proprie possibilità, solo a condizione che detto consumatore eccepisca tale nullità entro un termine di prescrizione triennale.
Delle attuali problematiche legate alla concessione del credito nell’emerge Covid-19 parleremo nel WebSeminar del prossimo 28 e 29 maggio.
Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.
GARANZIA PUBBLICA SUI FINANZIAMENTI (SACE E FONDO PMI) E PROCESSO DEL CREDITO
Antonella Sciarrone Alibrandi, Professore Ordinario di diritto dell’economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Sido Bonfatti, Professore Ordinario di diritto commerciale, Università di Modena e Reggio Emilia |