Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione, nel rigettare il motivo di ricorso con cui la ricorrente lamentava “la mancata considerazione delle commissioni di massimo scoperto ai fini del calcolo del TEG, il cui cumulo al tasso d’interesse pattuito avrebbe comportato il superamento della soglia usuraria”, ha richiamato l’insegnamento delle S.U. (sent. n. 16303/2018) per il quale “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Di conseguenza, per i giudici di legittimità, a supporto del lamentato superamento del tasso soglia, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre che, computando l’ammontare delle commissioni di massimo scoperto sia ai fini della determinazione del TEG applicato in concreto, sia ai fini della determinazione della soglia dell’usura (come chiarito dalle Sezioni Unite), quest’ultima sarebbe stata in concreto superata. Nel caso di specie, invece, la ricorrente aveva, errando: i) considerato le commissioni di massimo scoperto esclusivamente ai fini della determinazione del TEG in concreto applicato al debitore, e non anche ai fini della determinazione della soglia dell’usura in base ai decreti ministeriali; ii) sommato puramente e semplicemente il tasso delle commissioni di massimo scoperto al tasso di interesse – quasi si trattasse di grandezze omogenee – quando invece gli interessi vanno calcolati sugli importi via via presi in prestito dal cliente e in proporzione al tempo per il quale egli ne ha goduto, mentre le prime si calcolano sulla maggiore esposizione raggiunta dal cliente nel periodo considerato e non in proporzione alla durata del godimento della relativa somma.