In relazione alle operazioni in derivati IRS con funzioni di copertura, l’interesse del cliente deve essere sempre perseguito dall’intermediario, a ciò tenuto per legge, con il rispetto delle condizioni di cui alla Direttiva Consob del 26 febbraio 1999, previste per poter attribuire in concreto al derivato detta funzione.
Con la conseguenza che l’interesse del cliente, da ritenersi sussistente in relazione al compimento di operazioni di effettiva copertura, non può ritenersi soddisfatto quando l’operazione in concreto intervenuta non abbia rispettato in concreto le condizioni su riportate.