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Giurisprudenza

Il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione bancaria non è limitato dall’instaurazione del giudizio

12 Marzo 2020

Cassazione Civile, Sez. VI, 11 marzo 2020, n. 6975 – Pres. Di Virgilio, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

La norma dell’art. 119, comma 4, TUB – nell’ammettere il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari – non contempla nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito. Né è ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa comportare un simile risultato.

In realtà, la disposizione dell’art. 119 si pone tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza, quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente, riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari.

Con tale norma la legge dà vita a una facoltà non soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell’art. 119); e con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all’intermediario, per l’appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico.

Un dovere di protezione che è idoneo a durare pure oltre l’intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dalla chiusura dei rapporti interessati.

 

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