La disposizione del comma 2 dell’art. 38 TUB che stabilisce la regola per cui l’ammontare del finanziamento è «determinato … in rapporto al valore dei beni ipotecati» va letta nel senso che, nel mutuo fondiario, l’ammontare del credito non può non dipendere dal valore che possiede l’immobile dato in ipoteca.
In altri termini, nel mutuo fondiario è proprio la garanzia dell’ipoteca a conformare il credito (merito e quantità): così dando vita a una speciale tipologia di operazione, che il sistema vigente ha inteso proteggere in modo peculiare (con l’assegnazione di forti vantaggi disciplinari), in ragione della rischiosità sua intrinseca.
Ne segue che un mutuo non può, nel corso di svolgimento del relativo rapporto, diventare fondiario. Nel caso di ipoteca posta a servizio di un preesistente mutuo, quest’ultimo rimane semplicemente un ordinario mutuo.