Il limite di finanziabilità ex art. 38, secondo comma, TUB è elemento essenziale del contenuto del contratto, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa.
E’ errato il provvedimento che definisce l’opposizione allo stato passivo ove una Banca è stata ammessa in chirografo in virtù di finanziamento fondiario in quanto il Tribunale avrebbe dovuto accertare il detto limite di finanziabilità riguardo al valore cauzionale corrente del complesso immobiliare in proporzione alla somma in effetti erogata.
Tale decisione è conforme alla precedenti decisioni assunte dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 27 novembre 2019, n. 31057, , Cass., 28 giugno 2019, n. 17439; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24138; Cass., 24 settembre 2018, n. 22466; Cass., 28 maggio 2018, n. 13286; Cass., 28 maggio 2018, n. 13285; Cass., 11 maggio 2018, n. 11543; Cass., 9 maggio 2018, n. 11201; Cass., 12 aprile 2018, n. 9079; Cass., 16 marzo 2018, n. 6586; Cass., 13 luglio 2017, n. 17352) che hanno stabilito che il mancato rispetto del limite di finanziabilità, di cui all’art. 38 TUB e alle conseguenti disposizioni regolamentari, comporta in via diretta la nullità dell’intero contratto, trattandosi di una norma di ordine pubblico.