In considerazione delle eccezioni sollevate dall’opponente, incombe sulla parte opposta l’onere di provare sia la fonte negoziale (contratto di conto corrente, contratto di finanziamento, fideiussione) sia la corretta determinazione del credito.
Nella fattispecie, stante l’assenza di alcuna documentazione comprovante l’esistenza della previsione delle condizioni economiche richiamate nelle condizioni generali del contratto di conto corrente controverso, trattandosi di onere probatorio peraltro gravante sulla parte opposta ex art.2697 c.c., ai sensi dell’art.117, IV°-VII° comma, D. Lgs. n.385/1993, va dichiarata la nullità della periodica determinazione ed applicazione degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese.
Per effetto dell’intervenuta rielaborazione, ex art.117, D. Lgs. n.385/1993, del corrispondente rapporto bancario, in accoglimento della sottostante eccezione di parte opponente, va disposta la compensazione giudiziale, ex art.1243 c.c., dell’accertato saldo contabile attivo di conto corrente con il restante debito derivante dal restante rapporto di finanziamento controverso.