1. Il caso
Una società veicolo di una operazione di cartolarizzazione, in forza di contratto di cessione concluso con una banca, acquistava pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui dichiara esserci quello nei confronti del ricorrente. La SPV iniziava quindi un’esecuzione forzata.
Con opposizione all’esecuzione il ricorrente eccepiva, tra l’altro, la carenza di legittimazione passiva della società Servicer (mandataria della SPV). La stessa produceva estratto della gazzetta ufficiale dal quale risultava esserci stata una cessione di crediti deteriorati tra la Banca e la SPV e una procura in cui la SPV conferiva mandata alla Servicer per il recupero dello specifico credito vantato nei confronti del ricorrente.
2. Brevi cenni alla normativa in tema di cartolarizzazione
La cartolarizzazione dei crediti, come noto, è una tecnica finanziaria mediante la quale un soggetto provvede alla cessione dei propri attivi, a scopo di finanziamento, ad un soggetto terzo (detto Special Purpose Vehicle) che, a sua volta, per acquistare quei crediti si finanzia mediante emissione sul mercato di titoli rappresentativi dei diritti di credito stessi; il risultato finale è quello di monetizzare crediti, sia presenti che futuri, facenti parte dell’attivo dell’impresa.
Le operazioni di cessione che rientrano nelle operazioni di cartolarizzazione sono definite e disciplinate dalla L. n. 130 del 1999 che ne esplicita i caratteri necessari; la cessione dovrà essere onerosa, inerente crediti pecuniari, individuabili in blocco e il cessionario dovrà avere i caratteri previsti all’art. 3. Esse iniziano con un atto di cessione del credito che per effetto della normativa speciale ha caratteristiche peculiari rispetto ad un normale negozio di cessione con regole che ne semplificano il procedimento di notifica della cessione in deroga all’art. 1264 c.c. Si ha quindi che le cessioni realizzate nell’ambito della cartolarizzazione diventano efficaci nei confronti dei debitori ceduti per il solo effetto della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale senza che sia necessaria una notificazione loro diretta o una loro accettazione.
La L. 130/1999 non si occupa di altri profili
E’ principio generale, non intaccato dalle regole sulla cartolarizzazione, che un negozio di cessione affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell’obbligazione da lui contratta, benché non sia necessaria o rilevante la sua accettazione. Tali elementi possono ricavarsi solamente dal contratto di cessione stesso; infatti come chiaramente affermato dalla Cassazione, sezione terza 13.09.2018 n 22268, la pubblicazione nella gazzetta ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell’esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l’avviso della cessione un’altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto.
3. La prova della titolarità del credito
La società Servicer produceva estratto della gazzetta ufficiale dal quale risultava esserci stata una cessione di crediti deteriorati tra la banca e la SPV e una procura in cui la SPV conferiva mandato alla Servicer per il recupero dello specifico credito vantato nei confronti del ricorrente.
Alla luce di quanto affermato dalla Cassazione prima nel 2018 e successivamente nel 31/01/2019 n 2780, non è sufficiente la documentazione esibita a provare la cessione del credito. La banca si limita ad allegare copia dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale, elemento sufficiente a dare notizia dell’acquisto in blocco e ad esonerarla dalla notificazione ma non a dar prova dell’avvenuta cessione di quello specifico credito. Si aggiunga che tale prova è imprescindibile, come si evince da cassazione 2 marzo 2016, n 4116, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l’onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione, quindi nel caso di specie dell’effettività della cessione.
Inoltre nulla può provare la procura che dalla società veicolo di cartolarizzazione (SPV) è stata conferita alla società incaricata di riscuotere il credito (Servicer), in quanto il rapporto contestato è quello tra la banca e la SPV e non tra quest’ultima e la sua mandataria.
Il Tribunale di Ferrara ha pertanto sospeso l’esecuzione e condannato la Servicer al pagamento delle spese legali.