Nel procedimento in oggetto, il mutuatario contestava alla banca la violazione degli obblighi di privacy, per aver questa fornito, in occasione della cessione del credito, dati sensibili al cessionario in ordine alla persona del debitore, alla situazione debitoria ed alla relativa abitazione.
Sul punto la Cassazione ha ricordato come il trattamento delle informazioni personali, effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti, debba ritenersi lecito laddove avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell’uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati.
Sulla scorta di tale principio, la Corte ha quindi escluso nel caso di specie la responsabilità della banca, evidenziando come l’aver fornito al cessionario informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito non fosse circostanza di per sé sufficiente ad integrare una violazione della normativa sulla privacy, laddove non fosse contestualmente fornita la prova che la comunicazione a terzi fosse avvenuta in violazione del principio sopra enunciato di “minimizzazione nell’uso dei dati personali”.