L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica che in forza di un contratto quale un contratto differenziale concluso con una società di intermediazione finanziaria effettua operazioni sul mercato internazionale dei cambi FOREX (Foreign Exchange) tramite tale società, deve essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza di contratti quali i contratti differenziali, l’entità dei rischi di perdite finanziarie associati alla conclusione di tali contratti, le eventuali conoscenze o competenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari o il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio, privi di pertinenza; dall’altro, il fatto che gli strumenti finanziari non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) o che tale persona sia un «cliente al dettaglio» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, è di per sé, in linea di principio, ininfluente.