Nel caso in cui il correntista agisca con azione di ripetizione, grava su quest’ultimo l’onere di provare la pretesa creditoria attraverso la produzione degli estratti conto relativi all’intero periodo del rapporto cui si riferisce la domanda d’indebito, in difetto di cui dovrà assumersi a base di calcolo il primo saldo disponibile di cui il correntista abbia dato prova (in senso conforme, la sentenza della Suprema Corte n. 30822 del 28 novembre 2018).
Nel caso in cui, al contrario, sia la banca ad agire domandando il saldo risultante dal conto corrente, grava su di essa l’onere probatorio per la determinazione del saldo mediante la ricostruzione del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio. In difetto di produzione degli estratti conto relativi all’intero periodo contrattuali, si dovrà assumere come base di calcolo il c.d. saldo-zero.