L’art. 4 comma 1 L. n. 130/1999 dispone che alle cessioni di credito poste in essere ai sensi della stessa legge sulle cartolarizzazioni si applica l’art. 58 comma 3 TUB, il quale prevede non solo che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità di annotazione, ma anche che “restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
Non vi è dubbio quindi che, in base al combinato disposto delle due norme sopra citate, è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore all’art. 50 del Testo Unico Bancario – che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale – alle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche.
Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge.