Con riferimento a contratti di conto corrente in essere in data anteriore al 22 aprile 2000, termine di entrata in vigore della CICR 9 febbraio 2000, se la clausola di capitalizzazione degli interessi a debito è affetta da nullità, deve ritenersi che l’adeguamento alle disposizioni della stessa delibera CICR, comportando una regolazione ex novo dell’anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, determini un peggioramento delle condizioni contrattuali.
In tal caso, la norma applicabile non sarà quindi quella del comma 2 dell’art. 7 della delibera CICR, che prevede la possibilità di adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ma quella del comma 3 del medesimo art. 7, che prevede la necessaria approvazione da parte della clientela.
Con la conseguenza che, laddove non approvata dal cliente, l’operata variazione contrattuale, pur se in linea con le altre disposizioni della delibera, è inefficace nei suoi confronti e non impedisce alla nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all’intera durata del rapporto.