Nella sentenza in esame, il Tribunale di Forlì ha rilevato come l’osservanza dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all’art. 644 c.p.
In caso di azione volta all’accertamento dell’usurarietà del tasso, il mancato utilizzo della formula della Banca d’Italia comporta quindi la mancata prova dell’effettivo superamento del tasso soglia.
Una diversa interpretazione, infatti, appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell’art. 644 c.p. si implementa contenutisticamente della regola via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell’istituto di vigilanza. In via transitoria la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d’Italia.