È nulla la clausola di indicizzazione al tasso Euribor per il periodo che va dal 29.09.2005 al 30.05.2008, nel quale la Commissione europea ha accertato un’intesa anticoncorrenziale tra operatori bancari volta alla sua manipolazione.
Tale nullità discende sia dalla indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell’oggetto della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo), ex artt. 1346 e 1418, comma 2°, cod. civ., sia per l’intervenuta violazione – nella applicazione del tasso di interesse così alterato – delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 EEA.
L’utente potrà agire per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale e per la ripetizione delle somme, e potrà farlo anche laddove la controparte contrattuale non abbia preso parte alla manipolazione del parametro Euribor, posto che la manipolazione del tasso influenza, in ogni caso, il tasso convenzionale applicato nel corso del rapporto, rendendolo nullo, per il periodo in cui la indebita alterazione di esso (avvenuta in forza della relativa clausola contrattuale, come eterointegrata in modo illecito) ha avuto applicazione.
Dalla nullità della clausola relativa al tasso Euribor discende la rideterminazione dei rapporti di dare ed avere, sostituendo al tasso Euribor il tasso legale tempo per tempo vigente, ai sensi degli artt. 1346/1284 III comma c.c..
Negli stessi termini si segnala la pronuncia del Tribunale di Pescara del 28 marzo 2019, n. 557, già pubblicata su questa rivista e disponibile al link indicato tra i contenuti correlati.