In caso di tempestiva contestazione sull’inclusione del credito controverso nell’ambito dei rapporti bancari ceduti ex art.58 TUB, nonché di omessa specificazione, nell’allegato annuncio di cessione, dei criteri in base ai quali sono stati selezionati gli stessi crediti ceduti, cosicché non è possibile stabilire se quello controverso vi sia incluso, non può intendersi provata la titolarità della società intervenuta.
A tale riguardo, si rivela altresì inidonea l’indicazione di un sito internet al quale collegarsi per attingere i dati indicativi dei crediti ceduti, poiché la relativa prova deve essere direttamente percepibile dai documenti prodotti in giudizio.