Avuto riguardo all’evoluzione giurisprudenziale in materia di contratto cd. “monofirma” che ha trovato la dovuta sintesi nella pronuncia n. 898/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione non sussistono profili di invalidità del contratto quadro di negoziazione allorquando, ferma la ricorrenza delle altre condizioni precisate da detta sentenza delle Sezioni Unite, sia stata omessa la sottoscrizione del contratto quadro da parte del legale rappresentante dell’intermediario finanziario.
L’indicazione contenuta in apposita clausola del contratto quadro di negoziazione di una generica facoltà di recesso da parte dell’investitore correlata alla durata indeterminata del cd. master agreement, non può ritenersi conforme all’art. 30 comma 7 D.Lgs. n. 58/1998, atteso che la previsione del diritto di recesso in caso di offerta fuori sede di strumenti finanziari è originata dalla necessità di garantire il soggetto (investitore) ritenuto più debole, consentendogli di ripensare (jus poenitendi) al contratto concluso nel caso in cui la vendita di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta fuori sede.
In tema di offerta fuori sede di strumenti finanziari, la funzione dell’indicazione specifica dell’art. 30, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 58/1998 è necessaria in funzione della tutela dell’investitore per cui, nell’esame della documentazione, il Giudice deve valutare l’effettività di detta tutela che, per essere tale deve essere evidenziata in modo che il contraente/investitore possa prendere effettiva cognizione della tutela mediante modalità obiettivamente idonee (ad es. collocazione distinta della clausola graficamente evidenziata o sottoscritta).