In tema di legittimazione ad agire in capo agli investitori, in presenza di una pattuizione del contratto quadro di negoziazione secondo cui quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva, non è dirimente che l’ordine d’acquisto sia stato sottoscritto da soltanto uno degli investitori, essendo pertanto legittimato all’azione anche l’altro, tanto più quando si evinca dalla documentazione contrattuale che l’intermediario finanziario ha sempre individuato in entrambi i contraenti gli acquirenti dei titoli.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 20617/2017), deve conferirsi natura negoziale al singolo ordine d’investimento, il quale è pertanto autonomamente risolvibile in caso di inadempimento dell’intermediario finanziario ai propri obblighi di informazione (ovvero anche, ricorrendone le condizioni, annullabile per errore).
In tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante la prestazione individuale di servizi di investimento ex art. 1 comma 5 D.Lgs. n. 58/1998, ossia mediante attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 58/1998 e 27 e seguenti del Reg. Consob n. 16190/2007.
In tema di negoziazione di obbligazioni Lehman Brothers, il valore di capitalizzazione della società emittente, l’incremento delle passività ed il deterioramento dell’indice di liquidità (dati desumibili dall’analisi dei bilanci del quinquennio precedente l’acquisto dei titoli), nonché l’andamento del derivato sul rischio di credito (credit default swap) associato a dette obbligazioni, costituiscono elementi significativi ai fini di una adeguata valutazione del rischio e, in quanto tali, dovevano essere dapprima esaminati dall’intermediario e quindi rappresentanti agli investitori in modo appropriato e comprensibile, così da consentire loro di compiere in modo concreto ed effettivo un’autonoma valutazione del rischio e quindi di adottare decisioni di investimento adeguatamente informate e consapevoli.
L’inosservanza degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario rileva in termini di inadempimento di non scarsa importanza sulle obbligazioni inerenti la prestazioni di servizi di investimento e comporta la risoluzione dell’operazione. In tale prospettiva non ha rilevanza stabilire se gli investitori, ove adeguatamente informati circa la reale rischiosità del titolo, avrebbero ugualmente dato corso all’acquisto o meno. L’inadempimento all’obbligo informativo è infatti di per sé solo sufficiente a fondare la domanda di risoluzione del contratto, atteso che la condotta dell’intermediario integra ex se la lesione dell’interesse tutelato.