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Giurisprudenza

Sezioni Unite: per l’eccezione di prescrizione al correntista la banca non deve indicare le specifiche rimesse solutorie

7 Ottobre 2019

Cassazione Civile, Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895 – Pres. Tirelli, Rel. Sambito

Di cosa si parla in questo articolo

L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie.

Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.

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