La Suprema Corte in relazione al tema principale sollevato nel ricorso, ovvero la posizione del terzo titolare di diritti di garanzia rispetto ai beni confiscati, ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di confisca di beni gravati da ipoteca, l’estinzione della garanzia reale non si verifica qualora il terzo acquirente del credito ipotecario dimostri la propria buona fede, nel senso di aver positivamente adempiuto agli obblighi di informazione e di accertamento imposti dal caso concreto, e di aver fatto quindi affidamento incolpevole sul proprio dante causa.
Secondo la Cassazione, il provvedimento impugnato non ha chiarito, in concreto, quali elementi si siano rivelati idonei ad escludere la buona fede e l’affidamento incolpevole dell’istituto bancario; l’esclusione dei requisiti della buona fede e dell’affidamento incolpevole del terzo titolare del diritto reale di garanzia risulta affermata in maniera apodittica, senza un’adeguata disamina degli elementi di fatto disponibili e ritenuti eventualmente rilevanti, elementi la cui valutazione deve necessariamente essere operata in una prospettiva non astratta, ma riferita in concreto alle modalità e alla tipologia dell’operazione contrattuale.
Ciò che risulta carente nell’ordinanza oggetto di impugnazione è l’individuazione dell’impegno informativo che sarebbe stato necessario nella vicenda in esame e al quale l’istituto bancario sarebbe venuto colposamente meno, nella fase preparatoria all’erogazione del mutuo, dovendo la violazione del dovere di diligenza negoziale essere ancorata a parametri oggettivi e non assertivi.