In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove in contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata ina copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha aderito all’orientamento delle Sezioni Unite, n. 898 del 16 gennaio 2018, confermando la validità dei contratti quadro di investimento sottoscritti dal solo cliente.