Con la Sentenza in esame, la Cassazione ha respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6969/2013 che aveva riformato la sentenza di primo grado, respingendo la domanda del ricorrente di risarcimento danni ascritti a responsabilità della Banca per aver consentito che “alla stipulazione del contratto e alle successive operazioni di investimento si procedesse tramite un promotore finanziario che si sarebbe cancellato dall’albo da lì a un mese, e per aver violato gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario”.
Era convinzione della Corte d’Appello che i rapporti fra la Banca e il ricorrente si fossero in concreto svolti tramite un altro promotore finanziario autorizzato e che questi avesse consegnato al ricorrente il “documento informativo del cliente” sui rischi generali degli investimenti. Inoltre, la Corte d’Appello aveva riconosciuto che il ricorrente potesse essere qualificato come “cliente con altissima propensione al rischio” e che la banca avesse provveduto a fornire “tutte le informazioni relative alla natura e ai rischi” mediante via telematica e con lo stesso mezzo il ricorrente fosse stato informato della perdita del 50% del capitale.
La Corte di Cassazione ritiene in parte inammissibile e in parte infondati i motivi di ricorso, in cui il ricorrente lamenta la violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario (Art. 21 T.U.F., nonché Artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998). In particolare, il ricorrente lamenta la violazione degli obblighi di solidarietà e diligenza a cui è chiamato l’intermediario nell’atto di concludere il contratto e darne attuazione, e del non essere stata data comunicazione per iscritto al cliente della perdita di oltre 50% del capitale.
La Cassazione ha ribadito che “in base ai dati in possesso della Banca, l’appellato potesse essere qualificato come cliente con altissima propensione al rischio (…), atteso che gli investimenti precedenti erano costituiti da azioni e warrant ad alto tasso di rischiosità (…) e che lo stesso aveva già operato con il trading online”.
La Corte, nonostante l’Art. 28, comma 3 Reg. Consob 11522/1998 stabilisca che gli intermediari autorizzati debbano informare prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant abbiano generato una perdita superiore al 50% del capitale, sostiene che in relazione a un rapporto come quello in esame che utilizza lo strumento informatico, l’alert possa essere dato con pari efficacia in via telematica, allorché sia comprovato che la comunicazione sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario.
La Corte asserisce che la comunicazione Consob 30396/2000, che non dispensa l’intermediario dalla necessità di adempiere all’obbligo informativo in forma scritta, vada interpretata in chiave meramente rafforzativa degli obblighi informativi. Infatti, la comunicazione scritta si intende improduttiva se sia provato che il cliente sia stato “debitamente notiziato” della perdita subita.