La Corte conferma il proprio orientamento ed inquadra nel comparto aquiliano (e non contrattuale da “contatto sociale”) la responsabilità per inserimento nel prospetto informativo, in sede di offerta al pubblico di sottoscrizione di azioni, di informazioni scorrette.
La Suprema Corte si conforma in tal modo ai propri precedenti, in particolare Cass. Sez. Un. 8 aprile 2011 n. 8034 e Cass. 11 giugno 2010 n. 14056, ove si legge che in caso di violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correda l’offerta, trattandosi di regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti per consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, si configura un’ipotesi di violazione del dovere del neminem laedere e non si può invece configurare una fattispecie di responsabilità da contatto sociale giacché, nel momento in cui la condotta illecita è posta in essere, con l’emissione del prospetto, nessun contatto sociale ha ancora avuto luogo con gli eventuali futuri investitori.
Inoltre, la Corte precisa come l’articolo 94 del Testo Unico della Finanza, nel testo oggi applicabile, abbia risolto i problemi applicativi connessi all’individuazione della natura della responsabilità, ossia il riparto dell’onere probatorio ed il termine di prescrizione applicabile, tendenzialmente fissato in quello breve previsto in ipotesi di responsabilità aquiliana.