La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata, alla luce del principio di effettività, nel senso che essa osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione forzata di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato tra un professionista e un consumatore sotto forma di atto notarile direttamente esecutivo, non dispone della possibilità di verificare, su istanza del consumatore o d’ufficio, se le clausole contenute in un simile atto abbiano carattere abusivo ai sensi di tale direttiva e, su tale base, di sospendere l’esecuzione forzata richiesta.
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