I privilegi processuali regolati dall’articolo 41 TUB non sono trasmissibili ai cessionari diversi da istituti di credito, salvi i casi in cui l’estensione dei medesimi privilegi sia prevista da apposite disposizioni normative. Ciò avviene in caso di cessione effettuata ex articolo 58 TUB (cessione di rapporti giuridici in blocco) o nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi della legge 30 aprile 1999 n.130, in favore dei soggetti ivi indicati (banche o intermediari finanziari assoggettati alla vigilanza della Banca D’Italia). In tutti gli altri casi, per i creditori che non rivestono la qualifica di istituti di credito, è esclusa la possibilità di giovarsi dei privilegi del fondiario, tra i quali la possibilità di iniziare o proseguire l’azione esecutiva anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore.
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