La completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere, all’individuazione del saldo finale, anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista.
A fronte di tale principio la Cassazione ha ritenuto come, pur in mancanza dell’estratto conto relativo ad un unico trimestre infrannuale, non potesse dirsi incerta la ricostruzione del rapporto, occorrendo dare il giusto rilievo alle altre risultanze probatorie, implicanti comunque un saldo a debito del correntista, sin dall’inizio del rapporto, nella pressoché assenza di movimentazioni successive.