Ai finanziamenti agli investitori previsti dall’articolo 47 del Regolamento Consob n. 11522/1998 si applicano i principi di forma previsti per i contratti bancari, secondo cui, qualora il contratto di apertura di credito risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, purché venga salvaguardata l’indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio”.
A tal fine resta tuttavia necessaria la sussistenza di un collegamento funzionale oggettivo tra le due operazioni, da escludersi laddove: da un lato, l’apertura di credito fosse precedente (e non simultanea) all’acquisto dei titoli; dall’altro, l’investitore avesse acquisito la disponibilità economica per ragioni connesse alla attività imprenditoriale da lui svolta, potendone fruire, pertanto, in autonomia senza vincoli di destinazione all’investimento finanziario.