In tema di sanzioni amministrative previste dall’art. 144 del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari, il rispetto dei principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 24, non comporta la necessità che gli incolpati vengano ascoltati durante la discussione orale innanzi all’organo decidente, essendo sufficiente che a quest’ultimo siano rimesse le difese scritte degli incolpati ed i verbali delle dichiarazioni rilasciate, quando gli incolpati chiedano di essere sentiti personalmente .
Nel giudizio di opposizione alle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia, il vizio dipendente dalla omessa celebrazione dell’udienza pubblica, prevista dall’art. 145, comma 6, del T.U.B., come modificato dall’art. 1, comma 53, del d.lgs. n. 72 del 2015, anche in relazione ai giudizi pendenti, deve essere fatto valere dalla parte interessata entro i termini di cui all’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., ossia nella prima istanza o difesa utile.