Con sentenza del 21 marzo 2019, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’Appello di Milano con ordinanza del 19 marzo 2017, dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. 12 maggio 2015, n. 72 nella parte in cui ha modificato le sanzioni amministrative previste dalla parte V del TUF.
In particolare, riconoscendo la natura punitiva della sanzione amministrativa prevista in tema di insider trading (e quindi l’assoggettamento della stessa alle garanzie previste per la materia penale), nonché affermando l’inesistenza di interessi di rango costituzionale da tutelare tali per cui la deroga al principio di retroattività in mitius potesse ritenersi nel caso di specie legittima, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 72/2015 nella parte in cui ha escluso l’applicazione retroattiva delle modifiche in mitius apportate alle sanzioni amministrative previste per l’illecito di abuso di informazioni privilegiate disciplinato dall’art. 187 bis del TUF.