La pronuncia in epigrafe prende posizione su svariate questioni in tema di contratti bancari. Merita anzitutto soffermarsi brevemente sulla posizione espressa in tema di rilevanza degli interessi moratori ai fini della normativa antiusura, considerata la misura del relativo dibattito.
Il Giudice respinge la tesi del “cumulo” del tasso corrispettivo e moratorio: non sarebbe dunque corretto confrontare con il tasso soglia il tasso che risulta dalla sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e moratorio (v. le recenti conformi pronunce di Tribunale di Palermo, 6 dicembre 2018 e Tribunale di Torino, 3 ottobre 2018, pubblicate in questo portale).
Inoltre, il Tribunale accede alla nota tesi “intermedia” secondo cui il tasso di interesse moratorio – debitamente isolato dal tasso corrispettivo – deve considerarsi usurario qualora superi la misura del tasso soglia aumentata di 2,1 punti percentuali (percentuale tratta dell’indagine statistica condotta dalla Banca d’Italia nel 2001 e riportata nella nota di chiarimento di Banca d’Italia del luglio 2013).
In motivazione, la Corte piemontese manifesta peraltro espresso dissenso rispetto alla recente Cass. 27442/2018, che aveva appunto escluso la correttezza della descritta tesi “intermedia” (pag. 27 di quest’ultimo arresto).
Quanto alle altre questioni affrontate, il Tribunale statuisce, con utili richiami della giurisprudenza sul punto, in primo luogo che la commissione di estinzione anticipata non rientra tra le voci da considerarsi nel calcolo del TEG da confrontarsi al tasso soglia; ed in secondo luogo che lo scostamento – accertato a mezzo di CTU – tra l’ISC contrattualmente indicato e il TAEG effettivamente applicato, non comporta l’attivazione della previsione di cui all’art. 117, comma 6 del TUB, secondo cui “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, posto che l’ISC non sarebbe “un tasso, un prezzo” né “una condizione”.