L’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD), recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all’identificativo unico fornito dall’utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall’utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
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