In caso di errata indicazione dell’ISC/TAEG va esclusa la nullità della relativa clausola ai sensi dell’art. 117 comma 6 TUB, nonché la conseguente applicazione del tasso di interesse previsto a scopo sanzionatorio dall’art. 117 comma 2 TUB.
Una simile circostanza, infatti, non rende il finanziamento maggiormente oneroso per il cliente, limitandosi a non consentire al medesimo una puntuale conoscenza delle condizioni economiche del credito concessogli.
All’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, quindi, conseguirebbe l’eventuale responsabilità risarcitoria della banca per violazione dell’obbligo di trasparenza in sede di formazione del contratto.
Unica eccezione, il caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, atteso che, in tale circostanza l’art. 125 bic comma 6 TUB ricollega alla violazione degli obblighi di trasparenza l’invalidità della clausola contrattuale.