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Giurisprudenza

Azione di ripetizione dell’indebito promossa dal correntista: ricostruzione del conto utilizzando il saldo dell’estratto più risalente

11 Marzo 2019

Paola Dassisti

Cassazione Civile, Sez. I, 28 novembre 2018, n. 30822 – Pres. Schirò, Rel. Genovese

Di cosa si parla in questo articolo

In materia di onere probatorio nell’azione di ripetizione dell’indebito su conto corrente, la Suprema Corte con il provvedimento in epigrafe ha dato continuità all’orientamento già affermatosi in precedenti decisioni (Cass. nn. 24948 del 2017, 7501 del 2012) ribadendo, in conformità al disposto di cui all’art. 2697 c.c., che quando è il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione dell’indebito, graverà su quest’ultimo, mediante la produzione degli estratti conto relativi all’intero periodo del rapporto a cui si riferisce la domanda d’indebito, l’onere di provare che i pagamenti siano stati effettuati e che gli stessi siano privi di una valida causa debendi; al contrario, nell’ipotesi in cui sia la banca attrice che intenda far valere in giudizio un proprio credito nei confronti del correntista, la stessa sarà soggetta all’onere di provare la propria pretesa creditoria attraverso la produzione degli estratti conto a partire dal momento di apertura del rapporto.

La seconda questione che viene in rilievo è quella relativa al dato contabile a partire dal quale ricostruire i rapporti di dare e avere intervenuti tra le parti.

Nella fattispecie, la banca, a seguito dell’ordine giudiziale di esibizione dato ai sensi dell’art. 210 c.p.c., non produce in giudizio gli estratti conto relativi all’andamento del rapporto dal momento in cui lo stesso è sorto, ma solo a partire da una certa data. Conseguentemente, essendo il credito rimasto indeterminato nell’ an per quel periodo di rapporto non documentato, il giudice di appello aveva ricorso all’azzeramento del saldo risultante dal primo estratto conto prodotto dalla banca.

La Corte ha specificato che, in ossequio al criterio di ripartizione dell’onere probatorio sopra menzionato, nonostante la produzione lacunosa della documentazione in giudizio sia processualmente ascrivibile alla banca, è sul correntista, in quanto parte attrice, che grava l’onere di provare in giudizio gli estratti conto a fondamento della sua pretesa. Di conseguenza, il calcolo relativo all’andamento del rapporto tra banca e correntista deve essere effettuato partendo dal primo saldo documentalmente riscontrato, senza alcun azzeramento dello stesso.

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